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Adeguamento Statuto asd e ssd

by segreteria

Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale. Nello STATUTO devono essere espressamente previsti:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
  • Attività secondarie e strumentali: Le ASDISSD possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui al punto precedente, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto.
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs 36/2021;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASDISSD.
  • Ai sensi dell’articolo 11 recante le Incompatibilità: É fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI. Pertanto, un membro del consiglio direttivo di una ASDISSD affiliata CSEN non potrà ricoprire alcuna carica in altre ASD/SSD affiliata CSEN.
  • Per gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 7 del D.Lgs n. 36/2021, non è richiesto. Ciò al fine di evitare che, a tali Enti, possa essere impedito lo svolgimento di altre attività di interesse generale oltre all’attività sportiva. Viene previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui sopra rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Inoltre, le ASD/SSD avranno tempo, per uniformare i propri statuti alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 2023.

[fonte fiscocsen.it]

Esistono delle procedure per eseguire ciò che è stato spigato, contattaci per informazioni aggiuntive.

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