In questi giorni si sta parlando del “certificato penale” un documento molto particolare che con il decreto legislativo #39 del 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale #22 del 2014, è diventato obbligatorio averne possesso.
Il termine di scadenza è per il 6 aprile 2014, purtroppo un tempo irrisorio per farne richiesta al casellario giudiziale in quanto occorrono dai 3 ai 15 giorni per averne copia. Tutte le asd d’Italia sono fuori tempo massimo. Sicuramente il tempo di attesa si espanderà arrivando a far collassare i vari uffici territoriali competenti.
Abbiamo cercato di capire le sanzioni, i tempi di verifica e le modalità di richiesta.
Innanzitutto le sanzioni saranno dolenti, circa 10mila euro di ammenda per chi non entra in possesso di questo documento e per entrarne in possesso potete farne richiesta scaricando e compilando il modulo in tutte le sue parti SCARICA QUI IL MODULO e poi cercate il vostro ufficio competente di zona, quasi sempre la Procura della Repubblica, ma in alcuni casi possono emetterlo anche le questure o carabinieri.
Il tempo di attesa per il documento varia da 3 giorni a più giorni, a seconda dell’affluenza di lavoro ma, come sempre, pagando una cifra ci circa 20 euro in marche da bollo potete ritirarlo nella stessa giornata.
Non entriamo in merito al decreto, in quanto ci sembra un ottimo decreto visti i precedenti in alcune asd italiane dove si sono verificati atti di ignobile pedofilia, ma ci permettiamo di dire che i tempi con cui è stato comunicato il tutto sono alquanto ridicoli e per nulla corretti che creano caos e corse inutili!
Chi lo deve avere?
Tutti coloro che sono presenti all’interno dello statuto e coloro che vi aiutano nella asd e sui campi!
Tutti coloro che entrano in contatto con minori, praticamente, dato il nostro sport, tutti!
Comunque, sembri, che già lunedì ci sia un comunicato pronto per la proroga della tempistica, portandola a 30 giorni. Ma non fateci affidamento, pertanto cercate di recarvi quanto prima in Procura per il rilascio del certificato.
Per qualunque cosa accada, non preoccupatevi e date a chi di dovere i nostri riferimenti che penseremo noi a gestire la situazione nei limiti del possibile.
Per chiarimenti ed aiuti fate fede sempre ai soliti numeri e alla solita mail.
Un abbraccio a tutti.
[AGGIORNAMENTO]
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha fornito due importanti chiarimenti in merito all’applicazione del decreto legislativo n. 39/2014.
Nel primo chiarisce che la disciplina si applica solo ai “rapporti di lavoro”.
Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
La seconda chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Concludendo:
– chi è volontario presso l’asd sono esclusi dalla certificazione
– chi percepisce compensi legati alla legge di agevolazione ai contributi fiscali, coloro che percepiscono a regime di 5500€/7500€ sarebbero esenti anche se non viene specificato, ed in questo caso consigliamo un’autocertificazione dove va apposta una marca da bollo (basta quella da 2€ dove vi è ben impressa la data) QUI SCARICATE IL MODULO
– chi è lavoratore a tutti gli effetti, con regolari contratti di lavoro è obbligato al certificato. QUI IL MODULO
Se ci saranno informazioni aggiuntive vi faremo sapere.

