IL VOLONTARIO NELLO SPORT (art. 29 D.Lgs 36/2021) E’ VOLONTARIO il soggetto Associato I Tesserato che presta la propria attività mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali (art.29 D.L.gs 3612021).
Della figura del Volontario possono avvalersi ASD/SSD/FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.”, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Questa figura non è retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente (es. rimborsi chilometrici analitici).
- Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (autocertificazioni soggette a possibile verifica dei giustificativi che prevedono sanzioni penali che possono coinvolgere sia il volontario sia l’ente sportivo che le ha riconosciute), purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. A differenza dei rimborsi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), per i rimborsi sportivi non c’è il limite giornaliero dei 10 euro e non è richiesta la predisposizione del regolamento per stabilire i limiti e le condizioni delle spese rimborsabili a piè di lista, perché sono definiti nell’art. 29, comma 2, d.lgs. 3612021 (sono rimborsabili le spese di vitto, alloggio, viaggio )
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari DEVONO ASSICURARLI per la responsabilità civile verso i terzi (RCT). Si applica l’art. 18, comma 2, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117 (meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli).
CSEN HA GIA’ PREVISTO L’APPOSITA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VOLONTARI. PER INFO RIVOLERSI AL PROPRIO COMITATO DI APPARTENENZA
[fonte fiscocsen.it]
Esistono delle procedure per eseguire ciò che è stato spigato, contattaci per informazioni aggiuntive.

