LAVORO SPORTIVO: D.Lgs. n. 36121 artt.25-38 e Lavoratore Autonomo con partita iva
Dal 01 luglio 2023 i compensi sportivi dilettantistici di cui all’ art.67 co.1 lett.m) TUIR sono abrogati. Di conseguenza solo i compensi pagati entro il 30 giugno 2023 sono tratti dalla precedente normativa quali compensi sportivi dilettantistici.
Il concetto di Lavoro Sportivo, dal 1 luglio 2023, si applica:
- Senza distinzione di genere
- Sia al settore Professionistico che dilettantistico;
- In tutti i casi in cui si eserciti un’attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati nell’articolo 25;
- Verso un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle FSN, DSA, EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.
Viene definito LAVORATORE SPORTIVO (figure a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo) – Art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021:
- L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo, a favore di FSN, DSA, EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a., le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, L’elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle indicate dall’art. 25, per lo svolgimento di attività sportiva, approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport. Detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.
In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Non sono lavoratori sportivi:
- coloro che espletano mansioni amministrativo-gestionali
- coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Lavoratore Sportivo Autonomo con partita iva
Il Lavoratore Sportivo Autonomo con Partita IVA:
E’ tale ad esempio il soggetto (il tecnico, l’istruttore ecc.) che opera in assoluta autonomia con più soggetti.
In riferimento al trattamento fiscale e previdenziale:
- Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- Contributi sono di competenza della gestione Separata INPS e sono fissata con aliquota del 25%;
- Per i primi cinque anni, fino al 3111212027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo; L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
[fonte fiscocsen.it]
Esistono delle procedure per eseguire ciò che è stato spigato, contattaci per informazioni aggiuntive.

