IL PAINTBALL IN ITALIA
E’ da tempo che si cercava dal 2009 di capire se il Paintball sia una disciplina legale o meno e questo perché l’Italia è rimasto uno degli ultimi Paesi ad avere delle normative uniche che lo regolino. Per fare chiarezza su questa faccenda, ci siamo basati sul D.M. 361 del 9 Agosto 2001, art.1, comma 2, recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7.5 juole e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. – nr. 231 del 4 ottobre 2001), che recita: “Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali”.
Inoltre, sarebbe stato opportuno capire meglio cosa si intenda per “arma” e “proiettile”, ma al momento non eravamo ancora riusciti a reperire informazioni tecniche a riguardo da parte del Ministero, in quanto non sembravano esistere schemi, disegni o semplici descrizioni che definiscano tali parole, ma da parte del Ministero ci sono stati chiesti ulteriori dati per poter andare avanti con lo svolgimento e la risoluzione della pratica.
Partendo da questo D.M., il Settore Nazionale Paintball CSEN, in data 7 dicembre 2010, ha chiesto al Ministero degli Interni e al CONI una deroga a questa legge che permetterebbe alla disciplina Paintball di essere praticata liberamente e senza alcun dubbio anche in Italia.
Di risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport, il 27 Gennaio 2011, alla richiesta avanzata dal Settore Nazionale Csen Paintball ha risposto con una “non risposta” e passando la “patata bollente” al Ministro dell’Interno con la preghiera di conoscere l’avviso di esso in proposito alla deroga.
Mentre dal CONI è arrivato il riconoscimento del Paintball come disciplina sportiva nel 2010 per gli enti di promozione sportiva e riconoscendo il marcatore un attrezzo sportivo, eliminandola poi, assieme a molti altri sport, nella deroga sportiva del 31.12.2018 facendo un salto indietro di 8 anni!
LEGALITA’ IN ITALIA PER I MARCATORI
Nel 2010 l’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. ha iniziato a cooperare con il Governo Italiano al fine di legalizzare e regolamentare questo sport portando sul tavolo delle commissioni parlamentari soluzioni idonee a migliorare questo sport in sicurezza. Assieme a De Rosa Fabio, sono stati siglati accordi importanti messi poi in decreti legislativi nella Gazzetta Ufficiale n°247 del 21-10-2013 e vi riportiamo quanto approvato:
[…..] al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
”Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.
Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti.
Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica.”
[…..]
Si precisano alcuni punti:
– i calibri indicati sono rispettivamente il .50 e il .68
– il Banco farà la verifica solo ai ‘prototipi’ intesi come tale parola letteraria e salvo esplicita richiesta da parte delle forze dell’ordine
– la potenza di 12.7j sarà usata solo negli eventi agonistici, a tal proposito siamo in attesa a giorni per l’ufficializzazione da parte del Coni per tale disciplina. Fino ad all’ora gli eventi saranno svolti in maniera ‘agonistica’ sotto la responsabilità del proprio Ente. Il Coni, come detto più volte ha già riconosciuto il Paintball come sport, ma non come disciplina.
– per l’attività amatoriale svolta da tutti i campi presenti in italia, quindi la promozione dello sport del paintball, dovranno rispettare i canonici max 7.5J. Nei prossimi giorni invieremo a tutte le nostre asd le relative certificazioni e le modifiche da attuare ai vari marcatori. Dato che sarà un lavoro molto importante da parte nostra, nonché abbastanza oneroso per noi, al fine di non gravare sulle asd, chiediamo a voi tutte asd, la massima collaborazione.
– Acquisto e detenzione per i marcatori superiori ai 7.5J solo per maggiori di età 18, in caso di minore esso deve essere accompagnato da un genitore o un responsabile maggiorenne.
– Acquisto e detenzione per i marcatori inferiori ai 7.5J, liberi
– Detenzione e porto, si fa riferimento al d.m. per gli articoli di ‘detenzione e porto’ art. 2 e 9 per le armi di aria compressa; per il porto, va sempre dichiarato la destinazione del marcatore e per la modalità deve essere secondo le direttive ufficializzate e depositate da questo Ente, per la detenzione si rimettono agli articoli citati nel d.m.
pagina 4 (del pdf) prima colonna art 2 punto 3; pagina 8 (del pdf) seconda colonna “note all’art 3” fino all’inizio della prima colonna nella pagina 9 (del pdf)
LEGALITA’ IN ITALIA PER IL CAMPO E AGGIORNAMENTO SUI MARCATORI
Essendoci ancora molte lacune su dove giocare e sulle attività di apertura dei campi abbiamo siglato, partendo da un progetto del 2018, un ulteriore decreto legislativo il 30 marzo 2020 dove vengono spiegati i punti fondamentali della detenzione dei marcatori, obbligo di numeri seriali vidimati che ne certificano la potenza legale, l’aspetto di come aprire un campo da paintball e come impostarlo nella sua totale sicurezza.
Il campo da paintball non è un impianto sportivo, pertanto non rientra nei parametri del Coni e nelle legislazione di edilizia italiana, ma è definito come “campo attrezzato”: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
Riportiamo di seguito la gazzetta ufficiale dove si possono evincere i punti dichiarati. Pagina 3 del pdf fino alla 9.

